29 Marzo 2024
STATUTO dell' OdV Associazione "LA PROVVIDENZA" negli ETS
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Statuto


STATUTO dell' OdV Associazione "LA PROVVIDENZA" negli ETS



STATUTO ASSOCIAZIONE con atto di costituzione del 02 ottobre 2006

1° modifica con assemblea del 06-03-2008

2° modifica con assemblea del 23-03-2011

3° modifica per adeguamento al codice civile e del DLGS 117/2017 (codice del terzo settore)



Articolo 1 – Costituzione

E’ costituita Organizzazione di Volontariato OdV appartenente agli Enti del Terzo Settore ETS denominata OdV associazione “La Provvidenza” con sede in Piombino, via Massimo D’Azeglio 26/B a norma del codice civile e del DLGS 117/2017 ( codice del terzo settore)



- Le attività e gli scopi dell’Associazione sono definiti al successivo articolo 2.

- L’Associazione ha autonomia soggettiva, amministrativa, contabile ed economico-patrimoniale.

- L’Associazione ha durata illimitata.



Articolo 2 – Attività associative

L’Associazione persegue ,senza scopi di lucro attività di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

§ attività di interesse generale

o a) -interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

o c)- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

o i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

o k) - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale , culturale o religioso;

o p) - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

o q) - alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o t) - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

o u) - erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;



§ In particolare

· l’Associazione svolge attività di assistenza sociale e formazione umana verso persone diversamente abili.

· L’Associazione promuove ed organizza attività ricreative, culturali e sportive per favorire un migliore utilizzo del tempo libero delle persone diversamente abili.

· Organizza e gestisce attività turistiche sotto forma di campi di formazione per far vivere alle persone con disabilità esperienze concrete di vita autonoma, mettendo a prova le loro capacità di autosufficienza, mutuo aiuto, confronto con altre realtà sociali meno conosciute, per sperimentare la capacità di adattamento a vivere in ambiente diverso da quello famigliare per un cammino verso il “Durante e dopo di Noi” e dare l'opportunità alla famiglia di una pausa di sollievo

· Associazione cerca di dare una risposta positiva a questi bisogni secondo i principi propri della Chiesa Cattolica. In particolare, promuove l’accoglienza in alloggi e ha come obiettivo l’aiuto preventivo, togliendo le persone con disabilità dallo stato di bisogno educandole all’autonomia e all’autosufficienza in un cammino graduale, per costruire un “Durante e Dopo di NOI”.

· L’associazione per meglio adempiere ai suoi fini istituzioni verso le persone con disabilità si propone inoltre di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, rivolte a persone con disabilità nell’ottica delle indicazioni della regione Toscana di SPORT PER TUTTI e SPORTABILE al fine di migliorare lo stile e la qualità della SALUTE delle persone;

b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;

e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi, strutture e mezzi sportivi di vari genere;

f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, regate, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi

· L’Associazione nasce da un gruppo di ispirazione cattolica, ma è aperta ad accogliere persone di ogni razza, nazionalità e religione, senza alcuna discriminazione, perché vede nel volto di ogni uomo la dignità di figlio di Dio.

· L’attività dell’Associazione potrà svolgersi nei confronti dei soci solo se questi si troveranno nelle stesse condizioni di bisogno di coloro ai quali si rivolge la normale attività dell’Associazione.

· L’Area d’intervento dell’Associazione è tutto il territorio regionale

· Ha la facoltà di federarsi e associarsi con altre organizzazioni con finalità similari su delibera dell’organo amministrativo.

§ L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

§ L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Articolo 3 – Soci

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche senza distinzione di sesso, razza, nazionalità e religione, che abbiano raggiunto la maggiore età, dichiarino di condividere i principi e gli scopi dell’ Associazione e s’impegnino, nel limite delle proprie possibilità, a collaborare per realizzarli.

- La domanda di associazione deve essere presentata in forma scritta. L’iscrizione a socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma del presente articolo. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’organo di amministrazione chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera sulle domande non accolte se non appositamente convocata o in occasione della successiva convocazione. Lo stato di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art.4.

- Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

- Sono da considerarsi soci coloro che sono in regola con il tesseramento ed il versamento della quota associativa al 31 marzo dell’anno in corso.



Articolo 4 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto.

- Rispettare le condizioni di ammissione a socio ( art. 3 comma 1 ).

- Mantenere specchiata condotta morale

- Astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa nuocere all’Associazione.

- I soci hanno inoltre il diritto-dovere di partecipare a tutte le attività dell’Associazione.

- Di essere in regola con il tesseramento ed il versamento della quota associativa

- La qualifica di socio ha durata illimitata.

Si perde per:

- Decesso ( a far data dallo stesso )

- Dimissioni ( a far data dall’accettazione delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione ). Le dimissioni vanno presentate per iscritto.

- Mancato versamento della quota associativa

- Indegnità. Per indegnità s’intende la non osservanza dei doveri del socio, esposti nel presente articolo. L’esclusione per indegnità verrà proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall’Assemblea dei soci.

- Scioglimento dell’Associazione (a far data dalla deliberazione dello stesso).

- I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

- Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



Articolo 5 – Iniziative associative

L’Associazione potrà proporre e sviluppare tutte le iniziative necessarie a realizzare i fini sopra enunciati all’articolo 2. Per reperire i fondi necessari alle iniziative, l’Associazione potrà usufruire di contributi dei soci o di enti o di persone pubbliche o private e dei ricavi netti realizzati da tutte le attività, purché le fonti siano in armonia con gli indirizzi cattolici e con la legislazione del Codice del terzo settore.



Articolo 6 – Il patrimonio è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.

- Fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L’entrate sono costituite da:

- Contributi e donazioni dei soci

- Quote associative

- Contributi pubblici e privati

- Donazioni di privati

- Donazioni e lasciti testamentari

- Rendite patrimoniali

- Proventi di attività (convenzioni con le istituzioni)

- Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

- Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’articolo 6.



Articolo 7 – L’esercizio finanziario

L’esercizio finanziario va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno solare. Entro Centoventi (da modificare) giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo che verrà sottoposto alla approvazione dell’Assemblea dei soci.

- L’eventuale avanzo di gestione sarà riportato a nuovo ed utilizzato nella realizzazione delle attività statutarie dell’anno successivo.

- L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

- Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Articolo 8 – Sono organi dell’Associazione :

- L’Assemblea dei soci.

- Il Consiglio di Amministrazione.

- Il Presidente.



Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono esercitati a titolo gratuito.

Gli amministratori ed i volontari hanno diritto solo al rimborso delle spese sostenute, secondo il mandato ricevuto e i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione. ai sensi dell'art 17 del Codice del terzo settore





Articolo 9 – Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l’anno, nonché quando il Presidente ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.

E’ convocata dal presidente almeno 10 ( dieci ) giorni prima della data di svolgimento, mediante comunicazione scritta a ciascun socio, vale la data del protocollo. Può essere inviata tramite posta ordinaria, per posta elettronica e-mail o consegnata a mano

L’assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza ( 50 % più uno ) dei partecipanti per alzata di mano, o con voto segreto su scheda.

Nell’assemblea hanno dritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Per il socio si può prevedere l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero:

l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità' dell'associato che partecipa e vota.





Articolo 10 – Competenze dell’Assemblea dei soci:

- Stabilisce gli indirizzi generali dell’Associazione.

- Stabilisce la sede dell’Associazione e le sue modifiche.

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali.

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

- Delibera sui bilanci preventivi e consuntivi.

- Può deliberare le assegnazioni dell’avanzo di gestione e particolari scopi statutari.

- Delibera sulle proposte e relazioni del Consiglio di Amministrazione.

- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello lo statuto .

- E’ delegata al Consiglio di Amministrazione la funzione di acquistare, vendere e accettare in donazione immobili.

- Delibera l’assunzione di debiti superiori a 100.000,00 Euro, al di sotto delibera il Consiglio di Amministrazione.

- Discute e delibera su fatti gravi e rilevanti per l’Associazione.

- Delibera la cessazione di un socio per indegnità su proposta del Consiglio di Amministrazione.

- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

- Scioglie l’Associazione con voto di almeno 3/4 dei presenti.



Articolo 11 – Svolgimento dell’assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio ed eleggono un segretario dell’Assemblea che redigerà il verbale delle adunanze e lo trascriverà nel libro apposito. Il verbale dovrà riportare gli interventi e le deliberazioni e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.



Articolo 12 – Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio dirige ed amministra l’Associazione ed è composto da quattro membri più il presidente, che rimangono in carica per 3 (tre) anni.. I suoi membri sono rieleggibili.

Ha la funzione di attuare le delibere delle assemblee, nominare il Presidente della Associazione, il Vice-presidente, il Segretario ed il Cassiere, scegliendoli tra i suoi membri eletti nella rosa dei cinque dalla Assemblea.

Le cariche associative sono elette all’interno dei membri del Consiglio nella rosa eletta dall’Assemblea.

Il Consiglio approva o respinge le convenzioni con i vari Enti o Professionisti o singole persone, le convenzioni approvate hanno valore per tutta l’Associazione e può deliberare sull’assunzione dei dipendenti, gli oneri di premio agli stessi per particolari benemerenze e può deliberare, con i poteri dell’Assemblea, per i casi di urgenza, con l’obbligo di sottoporre al più presto l’argomento alla ratifica della stessa. È presieduto dal Presidente.

Si riunisce ogni qualvolta il Presidente o altri due consiglieri ne ravvisino la necessità. La convocazione può essere fatta anche verbalmente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Le funzioni di consigliere non sono delegabili. I consiglieri assenti per tre riunioni consecutive sono considerati decaduti.

Il Consiglio si considera decaduto (ad eccezione del Presidente che per essere considerato decaduto deve essere dimissionario) quando la maggioranza dei consiglieri si dimette si procede a nuova elezione (ad eccezione del Presidente se non dimissionario) entro 30 giorni mediante convocazione dell’Assemblea. In caso di vacanza del Consiglio le funzioni sono assunte dal Presidente, fino a nuova elezione.

Tutti gli atti del consiglio debbono essere verbalizzati dal Segretario e firmati dallo stesso Presidente.

Alle riunioni del Consiglio possono essere invitate, a scopo consultivo, persone competenti sugli argomenti oggetto di discussione.

Spetta al Consiglio, inoltre, predisporre i bilanci preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all’Assemblea; deliberare sulle richieste di ammissione dei nuovi soci, sulle dimissioni dei soci stessi, sulla decadenza da socio per mancanza del versamento della quota associativa e proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci indegni, assegnare incarichi particolari ai consiglieri o ai volontari delegati di settore, o chiedere, per particolari esigenze, collaborazioni professionali esterne, deliberare l’ordine del giorno e la data di convocazione delle assemblee.

Il Consiglio inoltre autorizza il Presidente ad adire alle vie legali ogni qualvolta lo richieda l’interesse dell’Associazione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore indicando, per ciascuno di essi il nome, il cognome,il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza oltre alle informazioni previste nel com. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Entro 15 devono come sopra informare il Registro della Personalità Giuridica della Regione Toscana.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.







Articolo 13 – Il Presidente dell’Associazione è eletto a maggioranza dal Consiglio tra i suoi membri. Egli rappresenta l’Associazione in modo disgiunto a tutti gli effetti di legge. Ha poteri di rappresentanza, firma e controllo. Convoca l’Assemblea ed il Consiglio e li presiede. In caso di impedimento le sue funzioni saranno assunte dal Vice-presidente. Alle dimissioni del Presidente decade anche il Consiglio in atto e si procede come previsto dall’articolo precedente.



Articolo 14 – Il Vice-presidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni quando è assente o quando viene delegato dallo stesso.



Articolo 15 – Il Cassiere è deputato alla gestione contabile dell’associazione. Cura la tenuta dei libri contabili e di ogni entrata ed uscita, dovrà conservare la relativa documentazione. Redige i bilanci preventivi e consuntivi annuali, che presenta al Presidente per le approvazioni statutarie.



Articolo 16 – Il Segretario redige i verbali e provvede a conservare i libri relativi, adempie alle attività di comunicazione e convocazione delle Assemblee e del Consiglio, d’intesa con il Presidente. Conserva gli archivi con tutti i documenti dell’Associazione, adempie alla corrispondenza. In sua assenza i verbali vengono redatti dal Vice-presidente. Può chiamare a collaborare con lui altri soci che, dietro approvazione del Consiglio, assumono la carica di pro-segretari. I pro-segretari non fanno parte del Consiglio.



Articolo 17 – Delegati di settore

Nello sviluppo dell’Associazione il presidente può nominare dei delegati di settore che hanno competenza su opere, attività o iniziative specifiche. Essi hanno funzioni delegate specifiche secondo l’operatività loro assegnata dal presidente dietro ratifica del Consiglio di Amministrazione. Devono rendere conto del loro operato al Presidente dell’Associazione e relazionare al Consiglio di Amministrazione quando richiesto. Il Presidente dell’Associazione può sollevare dal suo incarico il Delegato di settore in qualsiasi momento, sentito il parere dei Consiglieri dell’Associazione. La nomina e la decadenza del delegato deve essere ratificata entro 60 (sessanta) giorni dal Consiglio dell’Associazione.



Articolo 18 – Volontari e Lavoratori



Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 comma 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

3. L'attività' del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività' soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali e' ammessa questa modalità di rimborso.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



Lavoratori



L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.







Articolo 19 – Le controversie che dovessero insorgere fra gli appartenenti all’Associazione dovranno essere risolte con spirito cristiano ed amichevole fra le parti. Qualora ciò non fosse possibile deciderà un comitato di tre probiviri. Il comitato è composto da:

- il Presidente;

- l’associato più anziano che non rivesta la carica di Consigliere;

- un consigliere nominato dal Consiglio.

I tre membri non devono essere coinvolti nella controversia. Se il Presidente è coinvolto lo sostituisce il Vice-presidente. Essi giudicheranno pro bono et aequo senza formalità di procedura ed il loro lodo sarà inappellabile.



Articolo 20 – Scioglimento

L’Associazione può essere sciolta con delibera dell’Assemblea dei soci, Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Contestualmente allo scioglimento, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.



Articolo 21 – .

Per quanto non previsto dal presente Statuto, .dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

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